Statuto

STATUTO DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente, in sigla FISMAD, nel prosieguo per brevità indicata come Federazione.

Art. 2 - SEDE

La Federazione ha sede in Roma.

Art. 3 - DURATA

La Federazione è costituita a tempo indeterminato e senza limitazione alcuna di durata.

Art. 4 - SCOPI

La Federazione è una associazione di secondo grado (associazione di associazioni), È apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro. Le finalità della Federazione sono quelle di: - rappresentare i soci verso le Istituzioni; - curare i rapporti con le Rappresentanze regionali dei Soci; - designare la sede e coordinare le attività per l'affidamento del Congresso Nazionale delle Malattie Digestive; - curare i rapporti con i mezzi di informazione.

SPESE DI GESTIONE


Art. 5 - SPESE DI GESTIONE E LORO COPERTURA

Le spese di segreteria organizzativa della Federazione, inclusa la sala per tenere le riunioni, saranno a carico del socio ordinario che, per il relativo biennio di mandato, ha designato il Segretario Generale. Eventuali ulteriori spese necessarie a garantire il funzionamento della Federazione ed il perseguimento dei fini statutari verranno annualmente sostenute dai soci ordinari in quote paritetiche. Il rimborso delle spese sostenute dal Segretario Generale e dai componenti il Comitato Direttivo saranno a carico dei soci ordinari che li hanno designati.

SOCI


Art. 6 - REQUISITI

Sono soci fondatori e ordinari della Federazione le seguenti associazioni: - l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO); - la Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED); - la Società italiana di Gastroenterologia (SIGE).

Art. 7 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'adesione alla Federazione, così come il recesso, sono liberi e volontari. La qualità di socio non è trasmissibile. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo: - il recesso da parte del socio, comunicato a mezzo raccomandata a.r.; - lo scioglimento della Federazione.

ORGANI SOCIALI


Art. 8 - ORGANI

Sono organi della Federazione : - l'Assemblea dei Soci; - il Comitato Direttivo; - il Segretario Generale. Le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI


Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari, nella persona del legale rappresentante pro tempore o di altra persona all'uopo delegata. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono indette dal Comitato Direttivo e convocate dal Segretario Generale, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno quattro componenti il Comitato Direttivo o di uno dei soci aventi diritto al voto. Le assemblee possono essere convocate in località anche diversa dalla sede della Federazione mediante comunicazione ai soci inviata per posta elettronica o per fax almeno quindici giorni prima della riunione. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Le assemblee sono presiedute dal Segretario Generale oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante. Il Segretario Generale dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

Art. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti della Federazione, non rientranti nella competenza della Assemblea straordinaria, che sono legittimamente sottoposte al suo esame da parte del Comitato Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e le delibere vengono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Art. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: - approvazione modifiche dello statuto sociale; - scioglimento della Federazione e modalità di liquidazione. Le proposte di modifica dello statuto potranno essere formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e dovranno essere portate a conoscenza degli altri soci, mediante comunicazione inviata per posta elettronica o per fax, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea in cui verranno prese in esame per l'eventuale approvazione. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto e le delibere vengono assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

COMITATO DIRETTIVO E SEGRETARIO GENERALE


Art. 12 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo dirige e amministra la Federazione. Il Comitato Direttivo è di numero variabile, essendo composto dal Segretario Generale, dal legale rappresentante pro tempore di ciascun socio ordinario e da due Consiglieri per ciascun socio ordinario "designato ad hoc" dallo stesso socio ordinario. I Consiglieri designati durano in carica per due anni e sono immediatamente ridesignabili per un solo ulteriore mandato. Ciascun componente il Comitato Direttivo ha diritto ad un voto; in caso di parità di voto, il voto del Segretario Generale vale due voti. In caso di sostituzione di un Consigliere, per qualsiasi ragione, il sostituto sarà designato dal Socio ordinario che aveva nominato il Consigliere uscente, e resterà in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo. In caso di subentro di un nuovo socio ordinario, questi provvederà a designare il proprio Consigliere, che resterà in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo.

Art. 13 - SEGRETARIO GENERALE

La Federazione è coordinata da un Segretario Generale, designato a turno e a rotazione dai soci ordinari, che dura in carica per due anni e non è rieleggibile. Il Segretario Generale: - convoca e presiede l'Assemblea dei soci, fissandone l'ordine del giorno; - convoca e presiede il Comitato Direttivo, fissandone l'ordine del giorno; - cura la corretta e completa esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo e provvede ai compiti istituzionali; - vigila sull'osservanza dello Statuto; - sorveglia il buon andamento della Federazione, adottando in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno. In quest'ultimo caso, il provvedimento di urgenza dovrà essere portate alla ratifica del Comitato Direttivo entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta adozione del provvedimento stesso. In caso di impedimento il Segretario Generale è sostituito dal componente il Comitato Direttivo anagraficamente più anziano.

Art. 14 - RIUNIONI

Il Comitato Direttivo si riunisce di norma almeno tre volte l?anno, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, nonché ogni qualvolta venga ritenuto necessario. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Segretario Generale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i Consiglieri, per posta elettronica o per fax, almeno quindici giorni prima della riunione e deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per le delibere inerenti la redazione e la modifica di Regolamenti organici è richiesta la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute alla riunione e designata dalla maggioranza dei presenti. Il Comitato nomina, a maggioranza dei presenti, un segretario verbalizzante. Il Segretario Generale dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le deliberazioni del Comitato Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. I verbali dovranno essere inseriti in apposita raccolta cronologica.

Art. 16 - COMPETENZA

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione della Federazione. Il Comitato Direttivo, in particolare: - determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per il perseguimento degli scopi istituzionali, predisponendo il programma per il biennio di mandato; - indice l'Assemblea dei soci; - delibera l'ammissione dei nuovi soci, che per essere valida deve essere assunta all'unanimità; - designa la sede del Congresso Nazionale delle malattie digestive; - delibera accordi di collaborazione tra la Federazione ed altri Enti, pubblici o privati; - redige e modifica i Regolamenti organici; - presenta eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Art. 17 - RAPPRESENTANZA DELLA FEDERAZIONE

Il potere di rappresentanza della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché quello di firma, spettano al Segretario Generale.

SCIOGLIMENTO E NORME FINALI


Art. 18 - SCIOGLIMENTO

La Federazione può essere sciolta secondo le norme previste al precedente Art. 11. Costituisce causa di scioglimento automatico della Federazione il recesso da parte anche di uno solo dei Soci fondatori, su mandato della propria Assemblea Generale In tal caso, il Segretario Generale dovrà convocare l'Assemblea dei soci, per la presa d'atto del verificarsi della causa di scioglimento automatico, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del socio fondatore e per una data che non superi i 15 (quindici) giorni da quella della convocazione.

Art. 19 - REGOLAMENTI ORGANICI

Il Comitato Direttivo redige e modifica eventuali Regolamenti organici per l'esecuzione del presente Statuto e per disciplinare le attività della Federazione.

Art. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 21 - NORME TRANSITORIE

Il nuovo Statuto entra in vigore dalla sua approvazione. L'attuale Consiglio Direttivo ed il Presidente resteranno in carica fino al prossimo Congresso Nazionale 2009, nell'ambito del quale dovrà essere convocata la riunione dei soci per la nomina del nuovo Comitato Direttivo e del Segretario Generale. Approvato il 2 luglio 2008 Enrico Ricci Sergio Morini Nicola Caporaso Presidente SIED Presidente AIGO Presidente SIGE.
 
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XVIII Congresso Nazionale delle Malattie Digestive

Dal 28/03/2012 al 31/03/2012
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